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Ti assistiamo personalmente per tutta la vita della Tua pratica, dal colloquio iniziale fino alla completa definizione. Prenderemo insieme ogni decisione, saprai sempre cosa sta succedendo, e avrai comunicazione di ogni evento importante.
RISARCIMENTO DANNI TERZO TRASPORTATO
Il terzo trasportato
Il terzo trasportato è quel soggetto che si trova su di un veicolo condotto da altra persona .
La richiesta di risarcimento del danno da parte del passeggero deve essere formulata utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato. A tal fine è irrilevante che il terzo agisca verso il vettore (ossia il conducente del mezzo sul quale viaggiava) o verso il conducente del mezzo antagonista o, ancora, decida di convenire in giudizio entrambi. Per poter applicare l’art. 2055 c.c., in materia di responsabilità solidale, il «danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all’integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili». (Corte di Cassazione con l’ordinanza del 17 giugno 2019 n. 16143 )
Tale individuo per vedersi risarcito il danno ha una duplice possibilità: rivolgersi direttamente alla compagnia del responsabile civile azionando così la procedura disciplinata l’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni Private e ai sensi degli articoli 2043 e 2054 del Codice civile nei confronti, dunque, dei proprietari dei veicoli e dei rispettivi assicuratori ovvero, in alternativa, avvalersi dell’apposito strumento previsto dal codice assicurativo, rubricato sotto il nome “risarcimento del terzo trasportato”, e agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava (cosiddetto veicolo vettore).
L’azione di risarcimento ex art. 141
L’art. 141 del codice delle assicurazioni è norma di derivazione comunitaria, che assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante, e prescinde dall’accertamento della responsabilità dell’incidente, sollevando il terzo da rischi e oneri connessi alla ricerca del responsabile e della sua compagnia assicuratrice.
Infatti, il terzo trasportato che si avvalga dell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private, vedrà risarcito il danno subito – salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito – “dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti […], fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Il vantaggio procedurale, dunque, che ne trae il terzo trasportato consiste nell’esercibilità di detta azione indipendentemente dall’accertamento del responsabile del sinistro e, in caso di illecito imputabile a più soggetti, indirizzarla indistintamente nei confronti di uno di essi, così come affermato anche dagli ermellini con sentenza n. 22228/2014 a detta dei quali “il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i 2 responsabili (e dai loro assicuratori della RCA), in virtù del principio della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all’articolo 2055 c.c., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell’obbligazione risarcitoria”.
In ogni caso, l’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio ed estromettere la società che ha assicurato il veicolo qualora riconosca la responsabilità del proprio assistito; mentre, nell’eventualità in cui l’impresa di assicurazione abbia già effettuato il pagamento, la medesima avrà diritto di rivalsa, “nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150 Codice delle Assicurazioni Private”, nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile.
La procedura da seguire per ottenere il risarcimento
La procedura da seguire per ottenere la liquidazione dell’indennizzo è, come indicato nel comma terzo dell’articolo 141, quella prevista per il risarcimento ordinario dall’articolo 148 e si applica, pertanto, ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica tra due o più veicoli a motore (cosiddetti sinistri multipli) identificati e coperti da assicurazione obbligatoria coprendo tanto i danni alle cose trasportate di sua proprietà, tanto i danni alla persona; viceversa, non copre i sinistri avvenuti senza scontro alcuno con altro veicolo. La Suprema Corte ha, tuttavia, affermato che ai fini dell’applicabilità dell’articolo 141 non è necessaria né la copertura assicurativa dell’altro veicolo, né che questo sia identificato.
Eccezioni al risarcimento al risarcimento integrale del danno consistono nella consapevole circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri ovvero nelle ipotesi in cui il terzo trasportato si sia reso corresponsabile nella causazione del danno come, ad esempio, nell’ipotesi in cui non si sia allacciato la cintura di sicurezza: circostanze, quest’ultime, in cui l’indennizzo potrà essere ridotto o addirittura escluso in base alle dinamiche concrete dell’accaduto.
La Corte sottolinea come il diritto del trasportato all’integrale risarcimento del danno sia pacifico in giurisprudenza, (Cass. 8292/2008; Cass. 22228/2014), fatta salva l’ipotesi in cui il soggetto sia anche proprietario del mezzo (Cass. 28062/2008; Cass. 7704/2015).
In particolare, «il terzo trasportato, a titolo di cortesia , ha diritto al ristoro per intero dei danni accertati e quantificati, non potendo subire in alcun modo decurtazioni in ragione della diversa partecipazione e responsabilità di uno o più soggetti». Pertanto, il passeggero, che abbia subito danni a seguito dell’incidente, può ottenere il completo ristoro, sia dal vettore che dal conducente del veicolo antagonista. I due conducenti, nonché i loro assicuratori della R.C.A., sono solidalmente responsabili del fatto, in qualità di coautori dell’illecito. Infatti, in virtù dell’art. 2055 c.c., non rileva, ai fini del risarcimento del trasportato, la diversa graduazione della responsabilità delle parti che, invece, conta nei rapporti interni tra i corresponsabili. In buona sostanza, il terzo trasportato ha diritto ad ottenere integralmente il ristoro del danno patito, indifferentemente, da uno dei due coobbligati solidali; spetterà, poi, al soggetto che ha pagato rivalersi sul corresponsabile (azione di regresso) nella misura della responsabilità accertata (Cass. 22228/2014). Le doglianze dei ricorrenti, quindi, ruotano attorno all’interpretazione dell’art. 2055 c.c. effettuata in sede di merito; pertanto, prima di analizzare il decisum, ricordiamo brevemente cosa dispone la norma.
L’art. 2055 c.c. stabilisce, a favore del danneggiato, la responsabilità solidale in capo ai responsabili del danno. La norma è volta a rafforzare la tutela del soggetto leso, proprio per questa ragione, nel caso in cui siano presenti più danneggianti, la graduazione delle colpe ha una funzione di ripartizione interna tra i coobbligati e non elide la solidarietà esistente tra loro. Pertanto, la circostanza che il danneggiato agisca contro uno solo di essi, non comporta la rinuncia alla solidarietà tra i responsabili, così come l’accertamento delle relative colpe non esclude il diritto del soggetto leso di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili (Cass. 19934/2004) . In buona sostanza, la legge consente al danneggiato – nel nostro caso, il trasportato – di rivolgersi per l’intero risarcimento a ciascuno dei corresponsabili, senza dover individuare l’incidenza causale della condotta di ognuno nel danno; il passeggero, quindi, non si trova nella spiacevole situazione di dover perseguire ciascun corresponsabile pro quota, con il conseguente rischio di una eventuale incapienza di qualcuno dei condebitori. In ragione di ciò, vige il principio per cui il danneggiato-trasportato può ottenere il risarcimento globale di quel che gli compete .
La Cassazione ha ritenuto anche che il proprietario del veicolo che al momento del sinistro viaggi in qualità di trasportato ha diritto ad ottenere dall’assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità nel sinistro per averne consentito la circolazione da persona non abilitata o in stato di ebbrezza, salva l’applicazione, in detta ipotesi, dell’art. 1227 cod. civ. (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1269 del 19/01/2018)].
RISARCIMENTO DANNI TERZO TRASPORTATO
Il terzo trasportato è quel soggetto che si trova su di un veicolo condotto da altra persona...
IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Chi è responsabile di un danno commesso nei confronti di un’altra persona a titolo di dolo o di colpa...
RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' MEDICA
La responsabilità medica è la responsabilità professionale di chi esercita un’attività sanitaria...
RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE SUL LAVORO
Il dipendente che subisce un infortunio sul lavoro ha diritto a percepire dei benefici economici...
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Il terzo trasportato
Il terzo trasportato è quel soggetto che si trova su di un veicolo condotto da altra persona .
La richiesta di risarcimento del danno da parte del passeggero deve essere formulata utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato. A tal fine è irrilevante che il terzo agisca verso il vettore (ossia il conducente del mezzo sul quale viaggiava) o verso il conducente del mezzo antagonista o, ancora, decida di convenire in giudizio entrambi. Per poter applicare l’art. 2055 c.c., in materia di responsabilità solidale, il «danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all’integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili». (Corte di Cassazione con l’ordinanza del 17 giugno 2019 n. 16143 )
Tale individuo per vedersi risarcito il danno ha una duplice possibilità: rivolgersi direttamente alla compagnia del responsabile civile azionando così la procedura disciplinata l’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni Private e ai sensi degli articoli 2043 e 2054 del Codice civile nei confronti, dunque, dei proprietari dei veicoli e dei rispettivi assicuratori ovvero, in alternativa, avvalersi dell’apposito strumento previsto dal codice assicurativo, rubricato sotto il nome “risarcimento del terzo trasportato”, e agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava (cosiddetto veicolo vettore).
L’azione di risarcimento ex art. 141
L’art. 141 del codice delle assicurazioni è norma di derivazione comunitaria, che assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante, e prescinde dall’accertamento della responsabilità dell’incidente, sollevando il terzo da rischi e oneri connessi alla ricerca del responsabile e della sua compagnia assicuratrice.
Infatti, il terzo trasportato che si avvalga dell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private, vedrà risarcito il danno subito – salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito – “dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti […], fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Il vantaggio procedurale, dunque, che ne trae il terzo trasportato consiste nell’esercibilità di detta azione indipendentemente dall’accertamento del responsabile del sinistro e, in caso di illecito imputabile a più soggetti, indirizzarla indistintamente nei confronti di uno di essi, così come affermato anche dagli ermellini con sentenza n. 22228/2014 a detta dei quali “il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i 2 responsabili (e dai loro assicuratori della RCA), in virtù del principio della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all’articolo 2055 c.c., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell’obbligazione risarcitoria”.
In ogni caso, l’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio ed estromettere la società che ha assicurato il veicolo qualora riconosca la responsabilità del proprio assistito; mentre, nell’eventualità in cui l’impresa di assicurazione abbia già effettuato il pagamento, la medesima avrà diritto di rivalsa, “nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150 Codice delle Assicurazioni Private”, nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile.
La procedura da seguire per ottenere il risarcimento
La procedura da seguire per ottenere la liquidazione dell’indennizzo è, come indicato nel comma terzo dell’articolo 141, quella prevista per il risarcimento ordinario dall’articolo 148 e si applica, pertanto, ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica tra due o più veicoli a motore (cosiddetti sinistri multipli) identificati e coperti da assicurazione obbligatoria coprendo tanto i danni alle cose trasportate di sua proprietà, tanto i danni alla persona; viceversa, non copre i sinistri avvenuti senza scontro alcuno con altro veicolo. La Suprema Corte ha, tuttavia, affermato che ai fini dell’applicabilità dell’articolo 141 non è necessaria né la copertura assicurativa dell’altro veicolo, né che questo sia identificato.
Eccezioni al risarcimento al risarcimento integrale del danno consistono nella consapevole circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri ovvero nelle ipotesi in cui il terzo trasportato si sia reso corresponsabile nella causazione del danno come, ad esempio, nell’ipotesi in cui non si sia allacciato la cintura di sicurezza: circostanze, quest’ultime, in cui l’indennizzo potrà essere ridotto o addirittura escluso in base alle dinamiche concrete dell’accaduto.
La Corte sottolinea come il diritto del trasportato all’integrale risarcimento del danno sia pacifico in giurisprudenza, (Cass. 8292/2008; Cass. 22228/2014), fatta salva l’ipotesi in cui il soggetto sia anche proprietario del mezzo (Cass. 28062/2008; Cass. 7704/2015).
In particolare, «il terzo trasportato, a titolo di cortesia , ha diritto al ristoro per intero dei danni accertati e quantificati, non potendo subire in alcun modo decurtazioni in ragione della diversa partecipazione e responsabilità di uno o più soggetti». Pertanto, il passeggero, che abbia subito danni a seguito dell’incidente, può ottenere il completo ristoro, sia dal vettore che dal conducente del veicolo antagonista. I due conducenti, nonché i loro assicuratori della R.C.A., sono solidalmente responsabili del fatto, in qualità di coautori dell’illecito. Infatti, in virtù dell’art. 2055 c.c., non rileva, ai fini del risarcimento del trasportato, la diversa graduazione della responsabilità delle parti che, invece, conta nei rapporti interni tra i corresponsabili. In buona sostanza, il terzo trasportato ha diritto ad ottenere integralmente il ristoro del danno patito, indifferentemente, da uno dei due coobbligati solidali; spetterà, poi, al soggetto che ha pagato rivalersi sul corresponsabile (azione di regresso) nella misura della responsabilità accertata (Cass. 22228/2014). Le doglianze dei ricorrenti, quindi, ruotano attorno all’interpretazione dell’art. 2055 c.c. effettuata in sede di merito; pertanto, prima di analizzare il decisum, ricordiamo brevemente cosa dispone la norma.
L’art. 2055 c.c. stabilisce, a favore del danneggiato, la responsabilità solidale in capo ai responsabili del danno. La norma è volta a rafforzare la tutela del soggetto leso, proprio per questa ragione, nel caso in cui siano presenti più danneggianti, la graduazione delle colpe ha una funzione di ripartizione interna tra i coobbligati e non elide la solidarietà esistente tra loro. Pertanto, la circostanza che il danneggiato agisca contro uno solo di essi, non comporta la rinuncia alla solidarietà tra i responsabili, così come l’accertamento delle relative colpe non esclude il diritto del soggetto leso di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili (Cass. 19934/2004) . In buona sostanza, la legge consente al danneggiato – nel nostro caso, il trasportato – di rivolgersi per l’intero risarcimento a ciascuno dei corresponsabili, senza dover individuare l’incidenza causale della condotta di ognuno nel danno; il passeggero, quindi, non si trova nella spiacevole situazione di dover perseguire ciascun corresponsabile pro quota, con il conseguente rischio di una eventuale incapienza di qualcuno dei condebitori. In ragione di ciò, vige il principio per cui il danneggiato-trasportato può ottenere il risarcimento globale di quel che gli compete .
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