RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE
Chiunque abbia subito un danno in un incidente stradale può chiedere il risarcimento dei danni subiti : si definisce incidente stradale l’evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali, fermi o in movimento, e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone (la definizione è stata coniata dalla convenzione di Vienna sul traffico stradale del 1968 )
Per ciò che attiene alla responsabilità nello scontro tra veicoli il principio fomndamentale è sancito dall’art. 2054 del codice civile per cui si presume sempre che il sinistro si sia verificato per concorso di colpa : spetta alla parte dimostrare di non avere avuto responsabilità.
In caso di sinistro è necessario farne denuncia tempestivamente e per iscritto, ciò può essere fatto anche con la compilazione e l’invio del modulo di constatazione amichevole che deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dai conducenti di tutti i veicoli coinvolti.
Se il sinistro ha avuto luogo tra due veicoli a motore identificati ed assicurati e da esso siano derivati danni ai veicoli stessi o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria compagnia di assicurazione (indennizzo diretto)
La compagnia di assicurazione, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno e può essere, quindi, trattenuta dal danneggiato a titolo di acconto sul maggior dovuto.
In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini di legge o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione giudiziale – nei soli confronti della propria compagnia di assicurazione – solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Questa procedura (detta “di risarcimento diretto”) non si applica ai sinistri che coinvolgono più di due veicoli (cosiddetti sinistri multipli o “tamponamenti a catena”), né ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero (in questo caso ci si deve, infatti, rivolgere all’Ufficio Centrale Italiano), né in caso di risarcimento del danno subito dal terzo trasportato (il quale deve indirizzare la richiesta all’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro).
La procedura di risarcimento del danno prevista per l’ipotesi in cui la richiesta sia rivolta non alla propria compagnia di assicurazione ma a quella del veicolo responsabile prevede termini per la formulazione dell’offerta al danneggiato (o per la comunicazione dei motivi per i quali non ritiene di fare offerta) più lunghi:
• per i sinistri con soli danni a cose, sessanta giorni dalla ricezione della documentazione relativa al sinistro (termine che si riduce a trenta giorni quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro);
• per i sinistri che abbiano causato al danneggiato lesioni personali o il decesso, novanta giorni dalla ricezione della documentazione.
In caso di richiesta incompleta, l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui sopra decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
I tempi di liquidazione della somma offerta sono, invece, gli stessi previsti per la procedura di risarcimento diretto: quindici giorni dalla dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato.
Anche i dati e i documenti che il danneggiato deve fornireall’impresa di assicurazione sono gli stessi:
• per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare sempre e comunque l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno;
• per i sinistri che abbiano causato al danneggiato lesioni personali o il decesso, la richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.
Riassumendo :
Una volta ricevuta la richiesta, l’impresa di assicurazione è tenuta a rispondere:
– entro 90 giorni nel caso di lesioni personali;
– entro 60 giorni, nel caso di danni a veicoli o cose;
– entro 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente.
Una volta ricevuta la proposta dal soggetto danneggiato, l’impresa assicuratrice formula l’offerta relativa al risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali decide di non accogliere la richiesta.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Qualora, invece, l’impresa assicuratrice non provveda ad effettuare alcuna offerta entro i termini sopra indicati, il danneggiato potrà intraprendere un’azione giudiziaria ai fini del risarcimento.
Con la legge numero 124/2017 sono state introdotte importanti novità che riguardano molti aspetti della richiesta di risarcimento e del computo del danno.
La recente legge, innanzitutto, prevede che per tutte le cd. macrolesioni, ovverosia i danni all’integrità psico-fisica compresi tra dieci e cento punti percentuali di invalidità, venga realizzata una tabella unica nazionale, che determini anche il valore pecuniario di ogni singolo punto, considerando i coefficienti di variazione determinati dall’età del danneggiato.
Per le MICRO LESIONI (dal 1 al 9 %) deve essere presa in considerazione la specifica tabella .
Al giudice resta comunque la possibilità di aumentare il risarcimento del 30% per le macrolesioni e del 20% per le microlesioni nel caso in cui accerti che le stesse ledono aspetti dinamico-relazionali personali del danneggiato in maniera documentata e obiettivamente accertata o, solo in caso di microlesioni, abbiano cagionato una sofferenza psico-fisica particolarmente intensa.
Per entrambe le tabelle è previsto l’aggiornamento Istat annuale.
Il recente provvedimento chiarisce anche che per il risarcimento delle lesioni di lieve entità è ora necessario l’accertamento con esami clinici strumentali obiettivi. Se mancano, il danno biologico permanente non spetta.
Resta escluso il caso in cui dal sinistro derivino lesioni visibili, come delle cicatrici, che possono essere risarcite anche a seguito del solo esame visivo.
Una delle strette più severe operate dalla legge annuale sulla concorrenza in materia di sinistri stradali è quella che riguarda l’identificazione dei testimoni.
Per il risarcimento dei danni che riguardano solo le cose e non le persone, il danneggiato deve infatti ora indicare immediatamente i soggetti che hanno assistito all’incidente. Se non lo fa, non potrà chiamarli a testimoniare nell’eventuale causa che dovesse instaurare nei confronti della Compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento.
In ogni caso, se nell’immediatezza il danneggiato non indica i testimoni, la Compagnia glielo ricorderà con una raccomandata da inviare entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro. L’assicurato ha ulteriori 60 giorni per rispondere.
Restano comunque ferme tre eccezioni, al ricorrere delle quali la possibilità di chiamare un testimone a deporre in giudizio non è subordinata alla sua tempestiva indicazione all’assicurazione. Si tratta, in particolare, del caso in cui la sua identificazione nell’immediatezza del fatto era oggettivamente impossibile e del caso in cui il testimone sia stato comunque identificato dalla polizia, oltre che del caso in cui il sinistro abbia cagionato (anche) danni alle persone.
In ogni caso, uno stesso testimone può ora essere citato al massimo in tre cause nel quinquennio. Nel caso in cui tale limite viene oltrepassato, il giudice comunica il nominativo del teste alla Procura della Repubblica, che verificherà la sussistenza dei presupposti del reato di falsa testimonianza e/o del reato di frode all’assicurazione.
Inoltre, i testimoni possono ora essere valutati dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento e perdono, così, il loro ruolo chiave nel processo.
Tale ruolo è lasciato, invece, alla scatola nera, ovverosia un dispositivo elettronico dotato di Gps che registra e memorizza molteplici dati con i quali descrive, in sostanza, il comportamento tenuto dal conducente quando è alla guida e quindi anche al momento dell’incidente.
Le rilevazioni della scatola nera (che peraltro dà diritto a chi la installa a sconti sui premi per la RC auto) assumono infatti pieno valore di prova, al pari, ad esempio, dei verbali di polizia stradale.
Il dispositivo, che è portabile, non può essere disinstallato, manomesso o reso non funzionante dall’assicurato che, se contravviene a tale divieto, perde il diritto allo sconto, deve restituire all’assicurazione le somme che ha risparmiato in maniera indebita e rischia anche una denuncia per frode.
A proposito di frode, la legge annuale sulla concorrenza esonera le Compagnie di assicurazione dal rispettare le tempistiche per le offerte formali al danneggiato previste dal codice delle assicurazioni ogniqualvolta dall’esame della banca dati sinistri emergano almeno due parametri di significatività che alimentano il sospetto di frode, che l’Ivass deve definire con un apposito provvedimento.
Oltre che dall’archivio informatico dell’Istituto, gli elementi sintomatici di frode potranno essere ricavati anche da una perizia che documenti l’incongruenza del danno dichiarato o dai dispositivi elettronici eventualmente installati sul mezzo incidentato.
Se l’assicurazione rifiuta indebitamente di fare un’offerta di risarcimento al danneggiato, quest’ultimo potrà citarla in giudizio solo dopo aver ricevuto dalla stessa le determinazioni conclusive in ordine al sinistro o, in difetto, dopo che siano decorsi i 60 giorni di sospensione della procedura.
Il danneggiato mantiene comunque il diritto di accedere nei termini agli atti, salvi i casi in cui sia stata presentata una denuncia o una querela.
Un’ultima novità degna di nota è quella che ha sancito l’ineliminabile necessità della fattura tutte le volte in cui il danneggiato decide di cedere il credito vantato nei confronti dell’assicurazione al carrozziere, che riparerà l’auto senza chiedere nulla al cliente ma rivolgendosi per i compensi direttamente alla Compagnia competente. Di conseguenza, in caso di cessione del credito, la riparazione precede sempre l’indennizzo.
RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE
Chiunque abbia subito un danno in un incidente stradale può chiedere il risarcimento dei danni subiti : si definisce incidente stradale l’evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali, fermi o in movimento, e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone (la definizione è stata coniata dalla convenzione di Vienna sul traffico stradale del 1968 )
Per ciò che attiene alla responsabilità nello scontro tra veicoli il principio fomndamentale è sancito dall’art. 2054 del codice civile per cui si presume sempre che il sinistro si sia verificato per concorso di colpa : spetta alla parte dimostrare di non avere avuto responsabilità.
In caso di sinistro è necessario farne denuncia tempestivamente e per iscritto, ciò può essere fatto anche con la compilazione e l’invio del modulo di constatazione amichevole che deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dai conducenti di tutti i veicoli coinvolti.
Se il sinistro ha avuto luogo tra due veicoli a motore identificati ed assicurati e da esso siano derivati danni ai veicoli stessi o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria compagnia di assicurazione (indennizzo diretto)
La compagnia di assicurazione, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno e può essere, quindi, trattenuta dal danneggiato a titolo di acconto sul maggior dovuto.
In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini di legge o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione giudiziale – nei soli confronti della propria compagnia di assicurazione – solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Questa procedura (detta “di risarcimento diretto”) non si applica ai sinistri che coinvolgono più di due veicoli (cosiddetti sinistri multipli o “tamponamenti a catena”), né ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero (in questo caso ci si deve, infatti, rivolgere all’Ufficio Centrale Italiano), né in caso di risarcimento del danno subito dal terzo trasportato (il quale deve indirizzare la richiesta all’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro).
La procedura di risarcimento del danno prevista per l’ipotesi in cui la richiesta sia rivolta non alla propria compagnia di assicurazione ma a quella del veicolo responsabile prevede termini per la formulazione dell’offerta al danneggiato (o per la comunicazione dei motivi per i quali non ritiene di fare offerta) più lunghi:
• per i sinistri con soli danni a cose, sessanta giorni dalla ricezione della documentazione relativa al sinistro (termine che si riduce a trenta giorni quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro);
• per i sinistri che abbiano causato al danneggiato lesioni personali o il decesso, novanta giorni dalla ricezione della documentazione.
In caso di richiesta incompleta, l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui sopra decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
I tempi di liquidazione della somma offerta sono, invece, gli stessi previsti per la procedura di risarcimento diretto: quindici giorni dalla dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato.
Anche i dati e i documenti che il danneggiato deve fornireall’impresa di assicurazione sono gli stessi:
• per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare sempre e comunque l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno;
• per i sinistri che abbiano causato al danneggiato lesioni personali o il decesso, la richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.
Riassumendo :
Una volta ricevuta la richiesta, l’impresa di assicurazione è tenuta a rispondere:
– entro 90 giorni nel caso di lesioni personali;
– entro 60 giorni, nel caso di danni a veicoli o cose;
– entro 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente.
Una volta ricevuta la proposta dal soggetto danneggiato, l’impresa assicuratrice formula l’offerta relativa al risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali decide di non accogliere la richiesta.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Qualora, invece, l’impresa assicuratrice non provveda ad effettuare alcuna offerta entro i termini sopra indicati, il danneggiato potrà intraprendere un’azione giudiziaria ai fini del risarcimento.
Con la legge numero 124/2017 sono state introdotte importanti novità che riguardano molti aspetti della richiesta di risarcimento e del computo del danno.
La recente legge, innanzitutto, prevede che per tutte le cd. macrolesioni, ovverosia i danni all’integrità psico-fisica compresi tra dieci e cento punti percentuali di invalidità, venga realizzata una tabella unica nazionale, che determini anche il valore pecuniario di ogni singolo punto, considerando i coefficienti di variazione determinati dall’età del danneggiato.
Per le MICRO LESIONI (dal 1 al 9 %) deve essere presa in considerazione la specifica tabella .
Al giudice resta comunque la possibilità di aumentare il risarcimento del 30% per le macrolesioni e del 20% per le microlesioni nel caso in cui accerti che le stesse ledono aspetti dinamico-relazionali personali del danneggiato in maniera documentata e obiettivamente accertata o, solo in caso di microlesioni, abbiano cagionato una sofferenza psico-fisica particolarmente intensa.
Per entrambe le tabelle è previsto l’aggiornamento Istat annuale.
Il recente provvedimento chiarisce anche che per il risarcimento delle lesioni di lieve entità è ora necessario l’accertamento con esami clinici strumentali obiettivi. Se mancano, il danno biologico permanente non spetta.
Resta escluso il caso in cui dal sinistro derivino lesioni visibili, come delle cicatrici, che possono essere risarcite anche a seguito del solo esame visivo.
Una delle strette più severe operate dalla legge annuale sulla concorrenza in materia di sinistri stradali è quella che riguarda l’identificazione dei testimoni.
Per il risarcimento dei danni che riguardano solo le cose e non le persone, il danneggiato deve infatti ora indicare immediatamente i soggetti che hanno assistito all’incidente. Se non lo fa, non potrà chiamarli a testimoniare nell’eventuale causa che dovesse instaurare nei confronti della Compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento.
In ogni caso, se nell’immediatezza il danneggiato non indica i testimoni, la Compagnia glielo ricorderà con una raccomandata da inviare entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro. L’assicurato ha ulteriori 60 giorni per rispondere.
Restano comunque ferme tre eccezioni, al ricorrere delle quali la possibilità di chiamare un testimone a deporre in giudizio non è subordinata alla sua tempestiva indicazione all’assicurazione. Si tratta, in particolare, del caso in cui la sua identificazione nell’immediatezza del fatto era oggettivamente impossibile e del caso in cui il testimone sia stato comunque identificato dalla polizia, oltre che del caso in cui il sinistro abbia cagionato (anche) danni alle persone.
In ogni caso, uno stesso testimone può ora essere citato al massimo in tre cause nel quinquennio. Nel caso in cui tale limite viene oltrepassato, il giudice comunica il nominativo del teste alla Procura della Repubblica, che verificherà la sussistenza dei presupposti del reato di falsa testimonianza e/o del reato di frode all’assicurazione.
Inoltre, i testimoni possono ora essere valutati dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento e perdono, così, il loro ruolo chiave nel processo.
Tale ruolo è lasciato, invece, alla scatola nera, ovverosia un dispositivo elettronico dotato di Gps che registra e memorizza molteplici dati con i quali descrive, in sostanza, il comportamento tenuto dal conducente quando è alla guida e quindi anche al momento dell’incidente.
Le rilevazioni della scatola nera (che peraltro dà diritto a chi la installa a sconti sui premi per la RC auto) assumono infatti pieno valore di prova, al pari, ad esempio, dei verbali di polizia stradale.
Il dispositivo, che è portabile, non può essere disinstallato, manomesso o reso non funzionante dall’assicurato che, se contravviene a tale divieto, perde il diritto allo sconto, deve restituire all’assicurazione le somme che ha risparmiato in maniera indebita e rischia anche una denuncia per frode.
A proposito di frode, la legge annuale sulla concorrenza esonera le Compagnie di assicurazione dal rispettare le tempistiche per le offerte formali al danneggiato previste dal codice delle assicurazioni ogniqualvolta dall’esame della banca dati sinistri emergano almeno due parametri di significatività che alimentano il sospetto di frode, che l’Ivass deve definire con un apposito provvedimento.
Oltre che dall’archivio informatico dell’Istituto, gli elementi sintomatici di frode potranno essere ricavati anche da una perizia che documenti l’incongruenza del danno dichiarato o dai dispositivi elettronici eventualmente installati sul mezzo incidentato.
Se l’assicurazione rifiuta indebitamente di fare un’offerta di risarcimento al danneggiato, quest’ultimo potrà citarla in giudizio solo dopo aver ricevuto dalla stessa le determinazioni conclusive in ordine al sinistro o, in difetto, dopo che siano decorsi i 60 giorni di sospensione della procedura.
Il danneggiato mantiene comunque il diritto di accedere nei termini agli atti, salvi i casi in cui sia stata presentata una denuncia o una querela.
Un’ultima novità degna di nota è quella che ha sancito l’ineliminabile necessità della fattura tutte le volte in cui il danneggiato decide di cedere il credito vantato nei confronti dell’assicurazione al carrozziere, che riparerà l’auto senza chiedere nulla al cliente ma rivolgendosi per i compensi direttamente alla Compagnia competente. Di conseguenza, in caso di cessione del credito, la riparazione precede sempre l’indennizzo.