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RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE

Tema di grande attualità perché spesso alla ribalta della cronaca è quello delle vittime di incidenti dovuti allo stato delle strade italiane .

Spesso in città occorre fare slalom tra buche sul manto stradale , radici di alberi , marciapiedi dissestati e svariate altre situazioni più o meno pericolose, e sempre più spesso non si riesce ad evitare di cadere o causare incidenti per queste insidie.

Chi, a causa di queste insidie, subisce un danno può chiederne il risarcimento.

NON SEMPRE perché  non tutte le anomalie della strada danno diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, ma solamente quelle ritenute come insidiose, impossibili da prevedere e quindi da evitare.

Se una buca  è visibile e prevedibile, è ritenuto compito del cittadino evitarla.

Per fare qualche esempio, ricadono sotto la definizione di insidie stradali la mancata manutenzione del manto stradale, la segnaletica insufficiente o mancante e gli incidenti verificatisi sul suolo pubblico, in strutture di proprietà del Comune o, ancora, a causa di strutture pubbliche.

I danni dovuti da insidie stradali sono responsabilità della Pubblica Amministrazione (quasi sempre il Comune): essa infatti, in qualità di proprietaria del bene è tenuta alla sua manutenzione e qualsiasi danno dovuto all’incuria del patrimonio dev’essere risarcito.

 

Il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta nella pubblica via a causa di una buca, piccola ma profonda, è tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest’ultimo, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l’utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della caduta in una buca.

Principio cardine di questa responsabilità è il concetto di CUSTODIA: chi ha in custodia una cosa ex art 2051 C.C. è responsabile del danno cagionato, salvo che provi il danno fortuito.

Affinché venga riconosciuta la responsabilità della P.A., occorre dimostrare il nesso di causalità tra il bene in custodia e il danno subito:   spetta al danneggiato fornire le prove dell’evento dannoso e dell’onere della Pubblica Amministrazione.

D’altro canto  la P.A. dovrà invece dimostrare che il danno è stato causato da un evento fortuito o dal comportamento del danneggiato.

 

L’orientamento giurisprudenziale più risalente, ravvisa in tale fattispecie normativa una responsabilità per colpa presunta, il cui fondamento sarebbe pur sempre il fatto dell’uomo, nella specie, il custode, venuto meno al suo dovere di controllo e di vigilanza affinché la cosa non produca danni a terzi (cfr. Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 1995 n. 11264; Cass. civile, sez. III, 1 giugno 1995, n. 6125).

Secondo l’indirizzo più recente che si sta progressivamente consolidando, la responsabilità del custode è una responsabilità di tipo oggettivo, e affinché si configuri è sufficiente che esista il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che venga in considerazione la condotta del custode (cfr. Cass. civile, sez. III, 28 giugno 2012, n. 10860; Cass. civile, sez. III, 16 gennaio 2009, n. 993; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5741).

Esiste una differenza sostanziale tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 2051 c.c.:

  • L’art 2043 C.C. impone un obbligo generale di astensione dall’arrecare danni alla sfera giuridica altrui (neminem laedere);
  • L’art. 2051 C.C. richiede un dovere specifico di contenuto positivo che consiste nel dovere di controllare il bene ed adottare le misure idonee ad impedire che la res custodita provochi danni ai terzi.

Quindi, nella fattispecie dell’art. 2051 c.c. viene in evidenza l’esistenza di un dovere di vigilanza e di precauzione gravante su colui che ha il potere effettivo di controllo sul bene.

In altri termini, la disposizione in esame prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell’evento inevitabile ed imprevedibile.

Tale responsabilità si configura in capo al custode, ovvero a colui che ha l’effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, in ragione di una relazione di fatto e di diritto con la res custodita. Il giudizio relativo alla negligenza del custode va condotto ex ante.

Pertanto, accedendo al tale ricostruzione, il danneggiato è gravato dall’onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l’evento si verificasse (cfr. Cass. civile, sez. III, 12 giugno 2016, n. 12744), incombendo sul convenuto l’onere di provare il caso fortuito (cfr. Cass. civile, sez. III, 4 ottobre 2005, n. 21684).

Il caso fortuito si connota per imprevedibilità ed eccezionalità e costituisce il fattore interruttivo del nesso causale tra il fatto ed il danno-evento. Al riguardo, si precisa che ai fini della prova liberatoria viene in rilievo una nozione oggettiva di caso fortuito, intesa in senso ampio, tale da ricomprendervi sia il fatto naturale (ovvero la forza maggiore), sia quello del terzo, ovvero il fatto dello stesso danneggiato, ad esempio attraverso un uso improprio della cosa (cfr. Cass. civile, VI, 9 novembre 2017, n. 26533).

La giurisprudenza ha, inoltre, elaborato la nozione di insidia o trabocchetto cioè una anomalia della cosa, la cui imprevedibilità e non visibilità comporta una situazione di pericolo, in conseguenza della quale il soggetto subisce il danno (cfr. Cass. civile, sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592).

Ai fini del giudizio di responsabilità del custode, assume poi rilevanza il comportamento del danneggiato, a cui saranno ascrivibili i danni che avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, secondo l’applicazione dell’art. 1227, secondo comma, c.c. fatta dalla giurisprudenza anche alla fattispecie normativa in esame.

Quindi, il comportamento della vittima viene in rilievo quando (ed in quanto) sia connotato da negligenza ed imprevedibilità; il relativo giudizio va condotto alla stregua dell’art. 1176 c.c., comparando la condotta del danneggiato con quella di una persona di normale avvedutezza. Pertanto, l’esclusione di responsabilità del custode avviene sulla base di un duplice accertamento in ordine all’imprevedibilità ed alla negligenza del comportamento della vittima.

Con riferimento al dovere di custodia incombente sulla p.a. in relazione alle strade di competenza, la Suprema Corte ha precisato che: “L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della p.a.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale – risultata “molto sconnessa” e contraddistinta dalla presenza di “buche e rappezzi” – costituisse esimente della responsabilità dell’ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell’utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell’imprevedibile)”, cfr. Cass. civile, sez. III, 29/07/2016, n. 15761.

 

“La concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza un’anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica” (cfr. Cass. civile, sez. VI, 14/06/2016, n. 12174); la fattispecie sottoposta all’esame dei Giudici di legittimità riguardava l’ipotesi di un motociclista che lamentava di essere caduto in prossimità di una buca stradale, non segnalata e non riconoscibile, e, quindi, in apparenza costituente un’insidia stradale. Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha escluso la responsabilità della P.A. sulla base del principio espresso dalla massima sopra citata, precisando altresì che “il fatto che il danneggiato abiti nei pressi dell’insidia non viene effettivamente utilizzato per porre una presunzione di conoscibilità a suo carico, non compatibile con i principi di cui all’art. 2051 c.c., ma come un elemento da considerare insieme ad altri nell’effettuare il necessario bilanciamento tra prevenzione e cautela sotteso alla responsabilità per custodia”. Infatti, mentre in primo grado, la domanda risarcitoria avanzata ex art. 2051 c.c. nei confronti del Comune era stata accolta, in quanto il tribunale di merito non aveva ritenuto che l’Amministrazione avesse fornito la prova liberatoria del caso fortuito, la Corte d’Appello investita del gravame aveva poi ribaltato tale decisione, affermando, invece, che l’evento dovesse essere ricondotto, causalmente, alla sola condotta del danneggiato. In sede di impugnazione veniva, per l’appunto, accertata la presenza di una buca, non presegnalata, la cui consistenza, però, era svalutata fino ad essere considerata un semplice avvallamento, non particolarmente profondo, riconoscibile ed evitabile usando l’ordinaria diligenza. Inoltre, la circostanza che il danneggiato abitasse non distante da tale tratto stradale — secondo la Corte — costituiva un ulteriore elemento a riprova della conoscibilità dell’insidia e della condotta incauta del danneggiato.

La Suprema Corte, investita in ultimo grado della questione, ha rigettato, infine, il ricorso proposto dal motociclista, ritenendo che il giudizio sulla pericolosità della cosa inerte (la buca), in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante, fosse stato proficuamente svolto in sede di merito, e che da esso fosse pacificamente emerso che l’evento era ascrivibile alla condotta poco attenta del danneggiato, il quale aveva riportato conseguenze dannose da una situazione di pericolo non grave, prevedibile, evitabile ed affrontabile senza riportarne danni.

Al riguardo, si precisa che la cosiddetta “insidia stradale” non rappresenta un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto (in questi termini, cfr. Cass. civ. n. 15375/2011; Cass. civ. n. 15196/2013; Tribunale Roma, sez. XII, 31/01/2017, n. 1756); secondo la Corte costituzionale (n. 156/1999); essa costituisce “una sorta di figura sintomatica di colpa della P.A., elaborata dalla esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentare tecniche di giudizio, in base a una valutazione di normalità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l’onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esame”. In tal modo, più che una responsabilità oggettiva — quale pare riconosciuta dalla una parte della giurisprudenza di merito — si tratterebbe di una responsabilità per colpa, attenuata da un’inversione dell’onere della prova.

In un’altra interessante pronuncia, la Suprema Corte ha stabilito che, per l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla P.A., in riferimento ai beni demaniali, i criteri di apprezzamento e di individuazione del caso fortuito sono assai più elastici rispetto a quanto accade per i beni privati (in quanto esposti a fattori di rischio non controllabili dal custode). Pertanto, solamente quando venga accertato che il danno è stato cagionato da fattori strutturali ed intrinseci al bene può essere affermata la responsabilità dell’ente, dovendo, al contrario, la stessa essere esclusa ogniqualvolta il pregiudizio sia scaturito da condotte estemporanee di terzi ineliminabili dal custode pur nell’ambito di una diligente condotta (Cass. civile, 6 giugno 2008, n. 15042).

Pertanto nei singoli casi è necessario verificare in primo luogo, se il sinistro  sia eziologicamente riconducibile alla res custodita ed, in secondo luogo, se il difetto della strada possa essere ritenuto o meno insidia, da ciò dipendendo l’esclusione ovvero la possibilità di valutare un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell’evento di danno, tale da escludere o da ridurre percentualmente la responsabilità della PA convenuta.

 

Il Tribunale Roma, sez. XII, 5/12/2017, n. 22792, ha precisato che: “L’insidia ed il trabocchetto non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto che, pur assumendo grande rilievo in sede probatoria, in quanto può essere considerata idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall’accertare in concreto l’esistenza di tutti gli elementi previsti dalla norma di cui all’art. 2051 c.c. e la parte dal provare gli elementi costitutivi della sua domanda. Pertanto, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia vale anche ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità del custode del bene per difetto di manutenzione”.

Il danneggiato deve essere in grado di dimostrare che il fatto sia realmente avvenuto. Ad esempio, nel caso di caduta dovuta alla presenza di una buca, solitamente ci si avvale di documentazione fotografica e del verbale dei pubblici ufficiali come prova dell’insidia e delle testimonianze degli eventuali presenti per confermare data e luogo della caduta.

Per dimostrare la responsabilità della Pubblica Amministrazione, si deve anche fornire le prove dell’insidia o del trabocchetto, cioè occorre dimostrare che il pericolo non era evitabile – magari una strada poco illuminata o una buca non visibile -.

Infine, il danneggiato deve presentare un certificato medico e una perizia di parte redatta da un medico legale che attestino il danno fisico causato dall’insidia stradale e la sua entità.

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Principio cardine di questa responsabilità è il concetto di CUSTODIA: chi ha in custodia una cosa ex art 2051 C.C. è responsabile del danno cagionato, salvo che provi il danno fortuito.

Affinché venga riconosciuta la responsabilità della P.A., occorre dimostrare il nesso di causalità tra il bene in custodia e il danno subito:   spetta al danneggiato fornire le prove dell’evento dannoso e dell’onere della Pubblica Amministrazione.

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  • L’art 2043 C.C. impone un obbligo generale di astensione dall’arrecare danni alla sfera giuridica altrui (neminem laedere);
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Quindi, nella fattispecie dell’art. 2051 c.c. viene in evidenza l’esistenza di un dovere di vigilanza e di precauzione gravante su colui che ha il potere effettivo di controllo sul bene.

In altri termini, la disposizione in esame prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell’evento inevitabile ed imprevedibile.

Tale responsabilità si configura in capo al custode, ovvero a colui che ha l’effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, in ragione di una relazione di fatto e di diritto con la res custodita. Il giudizio relativo alla negligenza del custode va condotto ex ante.

Pertanto, accedendo al tale ricostruzione, il danneggiato è gravato dall’onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l’evento si verificasse (cfr. Cass. civile, sez. III, 12 giugno 2016, n. 12744), incombendo sul convenuto l’onere di provare il caso fortuito (cfr. Cass. civile, sez. III, 4 ottobre 2005, n. 21684).

Il caso fortuito si connota per imprevedibilità ed eccezionalità e costituisce il fattore interruttivo del nesso causale tra il fatto ed il danno-evento. Al riguardo, si precisa che ai fini della prova liberatoria viene in rilievo una nozione oggettiva di caso fortuito, intesa in senso ampio, tale da ricomprendervi sia il fatto naturale (ovvero la forza maggiore), sia quello del terzo, ovvero il fatto dello stesso danneggiato, ad esempio attraverso un uso improprio della cosa (cfr. Cass. civile, VI, 9 novembre 2017, n. 26533).

La giurisprudenza ha, inoltre, elaborato la nozione di insidia o trabocchetto cioè una anomalia della cosa, la cui imprevedibilità e non visibilità comporta una situazione di pericolo, in conseguenza della quale il soggetto subisce il danno (cfr. Cass. civile, sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592).

Ai fini del giudizio di responsabilità del custode, assume poi rilevanza il comportamento del danneggiato, a cui saranno ascrivibili i danni che avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, secondo l’applicazione dell’art. 1227, secondo comma, c.c. fatta dalla giurisprudenza anche alla fattispecie normativa in esame.

Quindi, il comportamento della vittima viene in rilievo quando (ed in quanto) sia connotato da negligenza ed imprevedibilità; il relativo giudizio va condotto alla stregua dell’art. 1176 c.c., comparando la condotta del danneggiato con quella di una persona di normale avvedutezza. Pertanto, l’esclusione di responsabilità del custode avviene sulla base di un duplice accertamento in ordine all’imprevedibilità ed alla negligenza del comportamento della vittima.

Con riferimento al dovere di custodia incombente sulla p.a. in relazione alle strade di competenza, la Suprema Corte ha precisato che: “L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della p.a.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale – risultata “molto sconnessa” e contraddistinta dalla presenza di “buche e rappezzi” – costituisse esimente della responsabilità dell’ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell’utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell’imprevedibile)”, cfr. Cass. civile, sez. III, 29/07/2016, n. 15761.

 

“La concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza un’anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica” (cfr. Cass. civile, sez. VI, 14/06/2016, n. 12174); la fattispecie sottoposta all’esame dei Giudici di legittimità riguardava l’ipotesi di un motociclista che lamentava di essere caduto in prossimità di una buca stradale, non segnalata e non riconoscibile, e, quindi, in apparenza costituente un’insidia stradale. Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha escluso la responsabilità della P.A. sulla base del principio espresso dalla massima sopra citata, precisando altresì che “il fatto che il danneggiato abiti nei pressi dell’insidia non viene effettivamente utilizzato per porre una presunzione di conoscibilità a suo carico, non compatibile con i principi di cui all’art. 2051 c.c., ma come un elemento da considerare insieme ad altri nell’effettuare il necessario bilanciamento tra prevenzione e cautela sotteso alla responsabilità per custodia”. Infatti, mentre in primo grado, la domanda risarcitoria avanzata ex art. 2051 c.c. nei confronti del Comune era stata accolta, in quanto il tribunale di merito non aveva ritenuto che l’Amministrazione avesse fornito la prova liberatoria del caso fortuito, la Corte d’Appello investita del gravame aveva poi ribaltato tale decisione, affermando, invece, che l’evento dovesse essere ricondotto, causalmente, alla sola condotta del danneggiato. In sede di impugnazione veniva, per l’appunto, accertata la presenza di una buca, non presegnalata, la cui consistenza, però, era svalutata fino ad essere considerata un semplice avvallamento, non particolarmente profondo, riconoscibile ed evitabile usando l’ordinaria diligenza. Inoltre, la circostanza che il danneggiato abitasse non distante da tale tratto stradale — secondo la Corte — costituiva un ulteriore elemento a riprova della conoscibilità dell’insidia e della condotta incauta del danneggiato.

La Suprema Corte, investita in ultimo grado della questione, ha rigettato, infine, il ricorso proposto dal motociclista, ritenendo che il giudizio sulla pericolosità della cosa inerte (la buca), in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante, fosse stato proficuamente svolto in sede di merito, e che da esso fosse pacificamente emerso che l’evento era ascrivibile alla condotta poco attenta del danneggiato, il quale aveva riportato conseguenze dannose da una situazione di pericolo non grave, prevedibile, evitabile ed affrontabile senza riportarne danni.

Al riguardo, si precisa che la cosiddetta “insidia stradale” non rappresenta un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto (in questi termini, cfr. Cass. civ. n. 15375/2011; Cass. civ. n. 15196/2013; Tribunale Roma, sez. XII, 31/01/2017, n. 1756); secondo la Corte costituzionale (n. 156/1999); essa costituisce “una sorta di figura sintomatica di colpa della P.A., elaborata dalla esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentare tecniche di giudizio, in base a una valutazione di normalità, con il preciso fine di meglio distribuire tra le parti l’onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esame”. In tal modo, più che una responsabilità oggettiva — quale pare riconosciuta dalla una parte della giurisprudenza di merito — si tratterebbe di una responsabilità per colpa, attenuata da un’inversione dell’onere della prova.

In un’altra interessante pronuncia, la Suprema Corte ha stabilito che, per l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla P.A., in riferimento ai beni demaniali, i criteri di apprezzamento e di individuazione del caso fortuito sono assai più elastici rispetto a quanto accade per i beni privati (in quanto esposti a fattori di rischio non controllabili dal custode). Pertanto, solamente quando venga accertato che il danno è stato cagionato da fattori strutturali ed intrinseci al bene può essere affermata la responsabilità dell’ente, dovendo, al contrario, la stessa essere esclusa ogniqualvolta il pregiudizio sia scaturito da condotte estemporanee di terzi ineliminabili dal custode pur nell’ambito di una diligente condotta (Cass. civile, 6 giugno 2008, n. 15042).

Pertanto nei singoli casi è necessario verificare in primo luogo, se il sinistro  sia eziologicamente riconducibile alla res custodita ed, in secondo luogo, se il difetto della strada possa essere ritenuto o meno insidia, da ciò dipendendo l’esclusione ovvero la possibilità di valutare un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell’evento di danno, tale da escludere o da ridurre percentualmente la responsabilità della PA convenuta.

 

Il Tribunale Roma, sez. XII, 5/12/2017, n. 22792, ha precisato che: “L’insidia ed il trabocchetto non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto che, pur assumendo grande rilievo in sede probatoria, in quanto può essere considerata idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall’accertare in concreto l’esistenza di tutti gli elementi previsti dalla norma di cui all’art. 2051 c.c. e la parte dal provare gli elementi costitutivi della sua domanda. Pertanto, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia vale anche ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità del custode del bene per difetto di manutenzione”.

Il danneggiato deve essere in grado di dimostrare che il fatto sia realmente avvenuto. Ad esempio, nel caso di caduta dovuta alla presenza di una buca, solitamente ci si avvale di documentazione fotografica e del verbale dei pubblici ufficiali come prova dell’insidia e delle testimonianze degli eventuali presenti per confermare data e luogo della caduta.

Per dimostrare la responsabilità della Pubblica Amministrazione, si deve anche fornire le prove dell’insidia o del trabocchetto, cioè occorre dimostrare che il pericolo non era evitabile – magari una strada poco illuminata o una buca non visibile -.

Infine, il danneggiato deve presentare un certificato medico e una perizia di parte redatta da un medico legale che attestino il danno fisico causato dall’insidia stradale e la sua entità.

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