GLI INTERESSI NELLA SENTENZA CHE RIDETERMINA IL RISARCIMENTO
Con l’ordinanza n. 9194/20 (terza sezione civile) la Cassazione precisa che dopo l’incidente stradale gli interessi compensativi sul risarcimento alla vittima devono essere calcolati fino alla sentenza di secondo grado quando il giudice del gravame riforma la decisione di prime cure rideterminando l’importo dovuto: altrimenti si andrebbe contro la loro stessa logica perequativa.
In caso d’infortunio in itinere, poi, bisogna detrarre dal risarcimento complessivo il valore capitale della rendita vitalizia erogata dall’Inail per il danno biologico in ossequio al principio della compensatio lucri cum damno.
Nel caso in esame della Suprema Corte è stato accolto in parte uno dei motivi di ricorso proposto dal lavoratore vittima dell’infortunio sulla strada del ritorno a casa dopo aver finito il suo turno in ospedale.
Il lavoratore aveva eccepito che la Corte d’Appello aveva affermato che la data della sentenza di primo grado aveva segnato il momento finale della liquidazione.
La Corte di Cassazione ha invece sancito che così non è : gli interessi compensativi devono essere liquidati fino alla pubblicazione della sentenza d’appello.
“gli interessi compensativi devono infatti essere determinati con riferimento all’arco temporale decorrente dalla data del sinistri a quella della pubblicazione della sentenza che ha provveduto ad accertare l’an debeatur ed a determinare il quantum debeatur: da ciò deriva che, ove la sentenza d’appello riformi quella di primo grado rideterminando l’importo dovuto, la quantificazione deve essere ricondotta, relativamente al termine finale, al momento della sua pubblicazione essendo contrario alla logica compensativa limitare il conteggio alla data della pronuncia di primo grado, sostituita da quella che definisce il gravame.
Avv Emanuele Gentili
GLI INTERESSI NELLA SENTENZA CHE RIDETERMINA IL RISARCIMENTO
Con l’ordinanza n. 9194/20 (terza sezione civile) la Cassazione precisa che dopo l’incidente stradale gli interessi compensativi sul risarcimento alla vittima devono essere calcolati fino alla sentenza di secondo grado quando il giudice del gravame riforma la decisione di prime cure rideterminando l’importo dovuto: altrimenti si andrebbe contro la loro stessa logica perequativa.
In caso d’infortunio in itinere, poi, bisogna detrarre dal risarcimento complessivo il valore capitale della rendita vitalizia erogata dall’Inail per il danno biologico in ossequio al principio della compensatio lucri cum damno.
Nel caso in esame della Suprema Corte è stato accolto in parte uno dei motivi di ricorso proposto dal lavoratore vittima dell’infortunio sulla strada del ritorno a casa dopo aver finito il suo turno in ospedale.
Il lavoratore aveva eccepito che la Corte d’Appello aveva affermato che la data della sentenza di primo grado aveva segnato il momento finale della liquidazione.
La Corte di Cassazione ha invece sancito che così non è : gli interessi compensativi devono essere liquidati fino alla pubblicazione della sentenza d’appello.
“gli interessi compensativi devono infatti essere determinati con riferimento all’arco temporale decorrente dalla data del sinistri a quella della pubblicazione della sentenza che ha provveduto ad accertare l’an debeatur ed a determinare il quantum debeatur: da ciò deriva che, ove la sentenza d’appello riformi quella di primo grado rideterminando l’importo dovuto, la quantificazione deve essere ricondotta, relativamente al termine finale, al momento della sua pubblicazione essendo contrario alla logica compensativa limitare il conteggio alla data della pronuncia di primo grado, sostituita da quella che definisce il gravame.
Avv Emanuele Gentili