Annullata la contravvenzione contestata al Minorenne

Il minorenne non può  essere sanzionato in quanto incapace: se viene accertata un’infrazione il verbale va rivolto ai genitori responsabili per «culpa in educando»

Non è possibile  contestare il verbale all’under 18 indicandolo come trasgressore: una volta accertata l’infrazione al codice della strada, il verbale di contestazione va emesso nei confronti dei genitori, i quali rispondono a titolo personale per culpa in vigilando e/o educando. È quanto emerge dalla sentenza 619/19, pubblicata dalla sezione civile del giudice di pace di Terracina (in provincia di Latina; magistrato onorario Pietro Tudino).

Quando la violazione è commessa dal minorenne , deve essere redatto prima il verbale che accerta la violazione e poi quello della contestazione, che va rivolta nei confronti delle persone tenute alla sorveglianza dell’under 18.

I genitori, nella normalità dei casi, pertanto  non rispondono per responsabilità solidale ma vanno considerati – e chiaramente qualificati nell’atto – come effettivi trasgressori ai sensi dell’articolo 2 della legge 689/81: hanno consentito al minore di violare una norma Cds o almeno non lo hanno impedito.

L’organo di Polizia deve pertanto indicare nel verbale il rapporto che lega il ragazzo con i soggetti tenuti alla sorveglianza.